Statuto
S T A T U T O
Contrada di Voltaia
Cripta del Gesù - Montepulciano (SI)
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 15 febbraio 2013
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA
E' costituita l’Associazione denominata “Associazione Contrada di Voltaia” con sede legale in Montepulciano (Siena), in Via delle Mura Castellane n° 2 (presso la Cripta del Gesù). Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La sua durata è illimitata. L’Associazione sarà comunemente denominata anche nel presente Statuto e negli altri atti collegati e/o derivati, “Contrada di Voltaia” o per brevità “Contrada”.
Art. 2 - CARATTERISTICHE
La Contrada di Voltaia, Associazione di carattere e spirito volontario, rappresenta una delle otto entità territoriali in cui è divisa la Città di Montepulciano, assieme alle quali dà vita alla manifestazione del “Bravìo delle Botti”. Essa ha autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e di autogoverno nel rispetto e per la salvaguardia del “Bravio delle Botti”, antica e mai perduta tradizione del Popolo di Montepulciano e riconosce il Magistrato delle Contrade di Montepulciano, o altro Organo di Governo delle Contrade, quale organo supremo per la suddetta manifestazione. La Contrada di Voltaia è titolare degli eventuali diritti per l’uso del nome, dei simboli, delle immagini e di tutto ciò che può derivare dalla propria storia e tradizione e dalle manifestazioni dalla stessa organizzate. L’Associazione non ha scopi di lucro, è libera e non ammette discriminazioni politiche, partitiche, religiose, razziali e sociali. L’Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Gruppio Associazioni aventi scopi analoghi e/o ad Enti con scopi sociali ed umanitari.
Art. 3 - TERRITORIO
I confini territoriali della Contrada sono: Via di Voltaia nel Corso; Via dell'Opio nel Corso fino al Vicolo Salimbeni a sinistra e fino a Via di Cagnano a destra; Via Piè al Sasso lato sud; Via della Stamperia lato destro fino all'incrocio con Via Piè al Sasso (da quel punto tutta via della Stamperia fa parte della Contrada di Voltaia); Vicolo della Costarella lato nord dal n.1 al n.5; Vicolo della Costarella lato sud; Piazza delle Erbe; Via di Gracciano nel Corso lato dell'antico Ospedale di S.Maria della Cavina dal n.2 al n.4; Vicolo S.Cristofano; Porta di Gozzano lato ovest; Via delle Case Nuove; Via delle Mura Castellane fino all'incrocio con Vicolo Salimbeni; Vicolo Salimbeni; Vicolo delle Scuole Pie; Piazzetta di Voltaia; Piazzetta di S.Bartolomeo; Vicolo Cervini; Piazzetta S.Cristofano; Vicolo dell'Amore, Vicolo della Concordia; Vicolo delle Case Vecchie; Vicolo Agnaresi; Vicolo dell'Oste; Vicolo dello Sdrucciolo; Vicolo della Via Nuova; Vicolo di Voltaia, Vicolo del Piè al Sasso.
Art. 4 - STEMMA ARALDICO
Lo stemma araldico della Contrada di Voltaia è una "volta stilizzata su scudo uncinato"; i colori sono "rosso e nero listati di bianco".
Art. 5 - SCOPI
Lo scopo principale dell'attività della Contrada di Voltaia è quello di individuare, salvaguardare e divulgare i valori storici, culturali e sociali del proprio territorio attraverso lo spirito Contradaiolo che ne solleciti la partecipazione popolare per il comune vantaggio della Contrada e della Comunità di Montepulciano.
La Contrada ha come scopo anche la valorizzazione integrale dell'uomo, la sua crescita sociale e culturale ancorata alla vita e alle tradizioni pervenuteci dal passato affinché, nel pieno rispetto delle proprie radici culturali politiche e religiose, possa essere protagonista della propria storia e della mondialità. La Contrada di Voltaia ha fra i propri scopi la tutela e la conservazione dei propri emblemi e marchi distintivi.
Art. 6 - ATTIVITA’
La Contrada, al fine di perseguire gli scopi sociali e culturali enunciati nell’art. 5 del presente statuto, sulla base delle direttive fondamentali emanate dall’Amministrazione Comunale di Montepulciano nell’apposito regolamento Fondamentale del Bravìo delle Botti, pone in essere tutte le iniziative di sua competenza ed in collaborazione con il Magistrato delle Contrade e le altre sette Contrade di Montepulciano per la realizzazione della manifestazione costituente l’Antica Corsa del Bravìo delle Botti, antica e mai perduta tradizione del popolo Poliziano, che si tiene l’ultima Domenica del mese di Agosto di ogni anno, in onore del Patrono di Montepulciano, San Giovanni decollato, e nelle giornate del cerimoniale tradizionale previsto nel Regolamento Comunale Fondamentale, e delle edizioni straordinarie del Bravìo delle Botti che potranno essere realizzate in occasioni particolari. La Contrada di Voltaia, per il raggiungimento dei propri scopi sociali e ad integrazione dei medesimi, potrà porre in essere le seguenti attività:
promuovere la sensibilizzazione dei propri Contradaioli e della cittadinanza verso la tradizionale festività con un apporto creativo teso a valorizzarla ed a perpetuare la tradizione con la partecipazione corale di tutta la popolazione;e realizzare iniziative per l’animazione giovanile, per la valorizzazione del tempo libero, per l’attività culturale nello spirito della conservazione della rievocazione storica;e gestire iniziative culturali, sportive, ricreative, editoriali, turistiche e quanto altro necessario per la crescita culturale, artistica, intellettuale della Contrada e della popolazione al fine di favorire l’aggregazione Contradaiola e per la divulgazione della conoscenza della Città di Montepulciano;fondi e stanziamenti che gli Enti pubblici e privati destinano alle attività culturali e sportive ed accettare contributi, donazioni, lasciti vari e simili;tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari se indispensabili al proseguimento delle attività e modificando in tal caso l’assetto dell’Associazione in società o associazione legalmente autorizzata a tali operazioni; ricevere altresì operazioni di finanziamento da Istituti Bancari, da Enti pubblici e privati, ricevere eventuali donazioni o atti di liberalità, chiedere contributi ed il concorso dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Istituti di Credito e di ogni altra persona fisica o giuridica, utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali; gli strumenti finanziari, tecnici, bancari ed amministrativi atti a promuovere gli scopi sociali aderendo anche ad altri organismi Associativi, cooperativi, consortili o federativi, purché di natura non partitica;circoli, teatri, impianti sportivi e del tempo libero, librerie, biblioteche, laboratori artistici, teatrali, musicali, folkloristici, promuovere ed organizzare incontri ricreativi, culturali, dibattiti, convegni, seminari, mostre, ecc...;
Per il migliore svolgimento dell’attività della Contrada, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potranno essere emanati appositi regolamenti, che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo, non in contrasto con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e non in contrasto con il Regolamento Fondamentale Comunale del Bravìo delle Botti.
L'attività Contradaiola annuale, nel rispetto della storia e della tradizione Poliziana, è stabilita nei termini temporali fissati nei dettami del Regolamento Comunale Fondamentale.
La Contrada dovrà anche partecipare alle manifestazioni che il Magistrato intenderà programmare, per quanto stabilito nel Regolamento Comunale Fondamentale e nello Statuto del Magistrato delle Contrade.
La Contrada ha piena autonomia decisionale per quanto riguarda la sua vita interna e la programmazione delle iniziative di Contrada: queste ultime dovranno essere comunicate al Magistrato delle Contrade e non essere in contrasto con le direttive da questo impartite nel rispetto dello Statuto del Magistrato e del Regolamento Comunale Fondamentale.
Art. 7 - PATRIMONIO SOCIALE
La Contrada avrà un patrimonio costituito:
dalle quote degli Associati, che non saranno mai rimborsate e sono intrasmissibili in ogni caso e non sono rivalutabili;eventuali elargizioni, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla Contrada per un miglior conseguimento degli scopi sociali; eventuali avanzi di gestione;tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra;proventi delle attività organizzate allo scopo di finanziare le attività istituzionali;
da tutti i beni mobili, immobili e strumentali di proprietà della Contrada.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 8 - ASSOCIATI
Posso appartenere alla Contrada di Voltaia:
per nascita: tutti i Contradaioli nati nel suo territorio;origine: coloro che abbiano avuto già domicilio nella Contrada o i cui ascendenti abbiano dimorato stabilmente nella Contrada stessa e che ne accettano lo Statuto;abitazione: tutti coloro che si trovano ad abitare nel suo territorio;elezione: coloro che per attivo comportamento e spiccato attaccamento hanno dimostrato di poter essere assimilati al popolo della Contrada;libera scelta: su domanda della persona interessata e dietro presentazione da partedi almeno due Associati.
Tutti i candidati, che dovranno godere di ottima reputazione sociale, dovranno essere accettati dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
Gli Associati sono tenuti ogni anno al pagamento di una quota entro il mese di febbraio il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, la quale dà diritto alla tessera sociale ed all’iscrizione nel Registro dei Soci Contradaioli. Ogni associato ha la possibilità di richiede la cancellazione dal suddetto registro, ma non potrà richiedere la restituzione della quota versata.
Gli Associati sono di tre tipologie:
Socio Junior: bambini e bambine fino a 10 anni;Ordinario: chiunque intenda sostenere moralmente e finanziariamente l'Associazione e risponda ai requisiti riportati nel presente articolo; Onorario: colui che ha contribuito in maniera rilevante allo sviluppo ed al conseguimento dei fini sociali perseguiti dalla Contrada di Voltaia e che, in tal senso, ha acquisito meriti particolari ed il Consiglio Direttivo ne delibera la qualifica.
La tipologia di Socio è da ritenersi valida per il solo anno solare corrente.
L'appartenenza alla Contrada ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. E' dovere di ogni Contradaiolo contribuire con il proprio comportamento ad ogni attività svolta dalla Contrada ed in particolare operare correttamente per la sempre possibile vittoria nel Bravio delle Botti. Il Socio Contradaiolo dovrà anche concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità finanziarie, alla vita ed alla prosperità della Contrada. Tutti i Contradaioli dell'uno o dell'altro sesso, iscritti nel Registro dei Soci Contradaioli, che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età e sono in regola con il pagamento delle quote, partecipano all’Assemblea deiSoci con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:
per dimissioni da comunicarsi per iscritto con ratifica del Consiglio Direttivo;decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;delibera di espulsione del Consiglio per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; mancato pagamento della quota annuale entro il termine stabilito dal presente articolo;delibera della Commissione Giudicante del Magistrato delle Contrade.
Art. 9 - ORGANI
Sono organi della Contrada:
l'Assemblea degli Associati; Consiglio Direttivo; Consiglio Esecutivo;Rettore;Vicario;Capitano;Camerlengo;Notaio;Cerimoniere;’ Ambasciatore; Collegio dei Revisori dei Conti, se l’Assemblea ne decide la nomina.
Art. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati è costituita da tutti i Soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, non abbiano presentato domanda di dimissioni, non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione e siano in regola con il pagamento della quota sociale.
L'Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Rettore nella sede sociale, o in altro luogo all'interno del territorio Comunale, deliberato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 31 marzo. L’Assemblea si riunisce, in forma straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, nonché quando ne sia fatta richiesta validamente motivata da almeno un ventesimo dei Soci in regola con il versamento della quota sociale.
La convocazione potrà avvenire mediante anche la sola affissione nella bacheca di Contrada dell'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. L'avviso dovrà essere affisso almeno quindici giorni prima di quello prefissato per l'Assemblea.
L'Assemblea è Presieduta dal Rettore ed, in caso di impedimento, dal Vicario. Chi presiede proporrà la nomina del Segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale.
E' ammessa la partecipazione all’Assemblea per delega. Ogni Associato non può avere più di una delega.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà + 1 degli Associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Non raggiungendo il numero dei Soci previsto per la validità dell’Assemblea, la stessa sarà valida in seconda ed ultima convocazione a distanza di mezza ora dalla prima, con qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono a maggioranza semplice con voto palese.
L'Assemblea dovrà deliberare a maggioranza:
sull’approvazione del bilancio finale dell'anno precedente e su quello preventivo dell' anno in corso;questioni generali che riguardano gli scopi dell'Associazione;tutti gli argomenti proposti di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dagli Associati;modifiche allo Statuto: in questo caso sarà necessaria l'approvazione dei 2/3 (due terzi) dei presenti e faranno computo del numero degli Associati anche le deleghe ammesse.
sullo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno due terzi degli Associati, nomina dei Liquidatori; devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo Associativo.spetta all’assemblea la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dall’art. 13 del presente statuto.
Di ogni riunione dell’Assemblea dei Soci dovrà essere redatto, da un segretario nominato dall'assemblea per l’occasione, apposito verbale che potrà essere letto al termine della seduta e approvato dai presenti. I verbali, redatti direttamente dal Notaio della Contrada, potranno anche essere approvati nel corso della riunione successiva, previa lettura degli stessi. I verbali dell’Assemblea dei Soci, firmati dal Rettore e dal Notaio o Segretario al momento nominato, dovranno essere conservati in apposito registro della Contrada.
Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da 15 Membri, eletti tra gli Associati maggiorenni. Restano in carica per tre anni con possibilità della rieleggibilità. Essi dovranno presentare la propria candidatura, al Consiglio Direttivo, almeno 7 giorni prima della data delle elezioni. In caso di necessità il Consiglio Direttivo, durante l’ultima riunione prima delle elezioni, può decidere di aumentare il numero dei Membri da eleggere fino ad un massimo di 19. In caso di reali difficoltà, il Consiglio in carica con votazione favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, può proporre all’Assemblea di anticipare le elezioni per formare un nuovo Consiglio. Durante la prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al suo interno a maggioranza semplice:
il Rettore;Vicario;Capitano;Camerlengo;Notaio;Cerimoniere;’ Ambasciatore.
Queste figure faranno parte di diritto del Consiglio Esecutivo oltre eventuali Consiglieri o Associati che avranno incarichi particolari a cui il Consiglio Direttivo demanderà la partecipazione nell' Esecutivo e/o nel Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo provvederà all’ordinaria e straordinaria amministrazione della Contrada ed all’organizzazione delle attività necessarie per il raggiungimento del fine Associativo, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
Ciascun Consigliere sarà delegato a specifiche funzioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte all’anno, su convocazione del Rettore da farsi normalmente cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, mediante lettera da inviarsi per posta, o sms, o fax, o e-mail.
Il Consiglio Direttivo e il Consiglio Esecutivo, qualora urgenti motivi lo richiedano, potranno essere convocati anche con un termine temporale inferiore e modalità diverse compresa quella telefonica o a voce. In questo caso le riunioni saranno valide solo quando saranno presenti tutti componenti effettivi.
Se un Consigliere risulta assente, senza giustificato e preannunciato motivo, a tre riunioni consecutive del Direttivo, sarà ufficialmente richiamato in maniera scritta ed invitato ad esporre al primo Consiglio successivo, o per iscritto, le sue intenzioni. Il Consiglio Direttivo, acquisite le dovute informazioni, può decidere a maggioranza l'allontanamento del Membro dal Consiglio stesso.
La riunione del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo sarà valida con l'intervento di almeno la metà + 1 dei suoi Membri effettivi (n. 8).
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità il voto del Rettore varrà doppio.
In caso di dimissioni, revoca o scomparsa di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione: in primis fra i candidati non eletti nelle precedenti elezioni e, successivamente, per cooptazione diretta tra i Soci Contradaioli iscritti nell’apposito registro.
I componenti il Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente, tuttavia avranno diritto al rimborso delle spese che potranno sostenere per lo svolgimento del loro incarico. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo, dovrà essere redatto apposito verbale dal Notaio o, in caso di sua assenza, dal altro Membro nominato dal Rettore. Il verbale, di norma, dovrà essere letto ed approvato nella riunione successiva. Su richiesta di almeno due Consiglieri il verbale dovrà essere letto ed approvato al termine della seduta stessa. I verbali del Consiglio Direttivo, firmati dal Rettore e dal Notaio dovranno essere conservati in apposito registro della Contrada.
Art. 12 - CONSIGLIO ESECUTIVO
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sarà nominato il Consiglio Esecutivo per snellire determinate situazioni che non giustificano la convocazione dell'intero Consiglio Direttivo. L’Esecutivo sarà composto soltanto e di diritto dai Consiglieri di Contrada che rivestono le seguenti cariche:
Rettore, Vicario, Notaio, Ambasciatore, Camerlengo, Capitano e Cerimoniere. oltre eventuali Consiglieri o Associati che avranno incarichi particolari e ai quali il Consiglio Direttivo ha demandato la partecipazione nell' Esecutivo.
Le convocazioni dell’Esecutivo dovranno essere fatte con le stesse modalità previste per il del Consiglio Direttivo e saranno valide con almeno la presenza della metà + 1 dei Membri effettivi.
Le deliberazioni del Consiglio Esecutivo, dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e comunque mai dovranno essere in contrasto con le delibere emanate dall’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo o dai dettami del presente Statuto. Di ogni riunione dell’Esecutivo, dovrà essere redatto apposito verbale dal Notaio o, in caso di sua assenza, dal altro Membro nominato dal Rettore. I verbali dell’Esecutivo, firmati dal Rettore e dal Notaio, dovranno essere conservati in apposito registro della Contrada.
Art. 13 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Le elezioni per il rinnovo dei Membri del Consiglio Direttivo devono essere svolte, salvo reali necessità di cui all’art. 11 del presente Statuto, ogni tre anni in occasione dell’Assemblea degli Associati all’interno della sede della Contrada, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, per comprovata causa di forza maggiore. Tutti i Contradaioli che hanno raggiunto la maggiore età e che sono in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto all’elettorato attivo, direttamente ovvero per delega, ed a quello passivo proponendo la propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo o del Collegi dei Revisori dei Conti. La proposta di candidatura deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire, almeno 7 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva, al Consiglio Direttivo di Contrada.
Nella domanda di candidatura, che potrà essere redatta su carta semplice, dovranno essere riportati i dati anagrafici del richiedente, il numero della tessera sociale in possesso e dovrà essere chiaramente specificata la volontà di candidarsi per le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Le candidature dovranno essere affisse dal Notaio, o da un suo delegato, nella bacheca di Contrada almeno tre giorni prima delle elezioni.
E' ammessa la partecipazione alle votazioni anche per delega. Ogni Associato non potrà avere più una delega. Potranno essere eletti, come Membri del nuovo Consiglio, solo coloro che risultano nella lista dei candidati. Le schede elettorali dovranno riportare solo i nominativi dei candidati. Ogni Socio potrà esprimere un massimo di 15 preferenze per il Consiglio Direttivo. Nel caso vi sia la necessità di eleggere componenti di altri Organi, sarà indicato nella scheda stessa il numero massimo di preferenze da votare. Ogni modifica o aggiunta apportata alla scheda ne comporterà l'annullamento.
Le elezioni dovranno essere svolte esclusivamente durante un’unica giornata, non sarà quindi possibile chiudere il seggio e riaprirlo successivamente in un altro giorno salvo casi eccezionali che dovranno essere motivati nel verbale della Commissione Elettorale. Prima delle votazioni l'Assemblea eleggerà fra i presenti non candidati, un Presidente del seggio, due scrutatori ed un Segretario che dovrà stendere il verbale del seggio: quest’ultimo potrà essere anche il Notaio o altro soggetto anche se candidato. Al termine delle votazioni la Commissione procederà subito allo spoglio elettorale ed all’affissione dei risultati contenenti il numero di preferenze ricevute da ogni candidato nella bacheca di Contrada. Faranno parte del nuovo Consiglio Direttivo i primi 15 candidati che avranno ottenuto il numero maggiore di voti: in caso di parità del numero dei voti per il quindicesimo candidato sarà ammesso al Consiglio il più anziano fra i due, come data d'iscrizione nel libro dei Soci ed eventualmente il più anziano anagraficamente.
Art. 14 - IL RETTORE
Il Rettore è individuato e nominato, a maggioranza dei suoi componenti, dal Consiglio Direttivo. Il Rettore ed in sua assenza il Vicario, rappresenta legalmente la Contrada di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’ Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo, salvo ratifica da parte di questi ultimi organi alla prima riunione. Il Rettore ha potere di firma sugli atti e sui conti bancari secondo i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina; può autorizzare emissioni di pagamento o assumere impegni di spesa deliberati; coordina i lavori di preparazione di tutte le attività della Contrada; richiama i componenti degli Organi della Contrada che non assolvono al proprio mandato e svolge ogni altra funzione demandatagli dagli Organi della Contrada stessa. In assenza o impedimento contingente e temporaneo sia del Rettore che del Vicario, assolve alle funzioni il componente il Consiglio Direttivo con più anzianità nella carica o nell’età anagrafica. Il Rettore convoca l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Consiglio Esecutivo e li presiede. Al Rettore sono attribuiti compiti di fiducia e buon governo; rappresenta la maggior carica della Contrada nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche del Magistrato delle Contrade e delle altre Contrade; promuove e cura contatti con le Autorità civili, militari, religiose e delle Contrade. Il Rettore può, sentito il parere del Consiglio Direttivo, delegare parte delle proprie incombenze e/o particolari categorie di atti od affari ad un altro Membro del Consiglio Direttivo stesso.
Art. 15 - IL VICARIO
Il Vicario viene individuato tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominato dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza dei presenti. Il Vicario sostituisce il Rettore in caso di sua assenza, assumendo tutte le funzioni di quest’ultimo. Il Vicario cura direttamente, tenendone sempre informato ed aggiornato il Rettore, tutte le iniziative stabilite dall’Assemblea degli Associati, dal Consiglio Direttivo e dall’Esecutivo, inerenti il coinvolgimento popolare e dei Contradaioli, quali feste, pranzi, cene, serate da ballo, concerti, spettacoli di arte varia e musicale, mostre, spettacoli culturali e teatrali per la valorizzazione del tempo libero e per l’attività culturale in generale, nello spirito della conservazione della rievocazione storica. Il Vicario inoltre custodisce direttamente e ne cura la relativa manutenzione, di tutti i beni strumentali della Contrada. Su delibera del Consiglio Direttivo al Vicario potranno essere affiancati altri Consiglieri di Contrada, con il compito di collaborare allo svolgimento di parte delle mansioni a lui attribuite.
Art. 16 - IL CAPITANO
Il Capitano viene individuato tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominato dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza dei presenti. Il Capitano cura direttamente, tenendone sempre informato ed aggiornato il Rettore, tutte le iniziative stabilite dall’Assemblea degli Associati, dal Consiglio Direttivo, dall’Esecutivo della Contrada e dal Rettore, inerenti la partecipazione della Contrada alla Corsa del Bravìo delle Botti ed alle manifestazioni organizzate dal Magistrato, dalle altre Contrade o da terzi, alle quali la Contrada parteciperà con una propria rappresentanza. Il Capitano cura e segue tutta l’attività degli Sbandieratori e Tamburini della Contrada, gestendo e promuovendo tutte le iniziative atte alla crescita attitudinale dei Contradaioli che vi partecipano. Il Capitano è il custode di tutti i materiali, esclusi i generi di abbigliamento, inerenti l’attività che la Contrada svolge con i propri Sbandieratori, Tamburini e Spingitori della Botte. Cura inoltre gli indirizzi della Contrada atti ad incentivare e realizzare iniziative per l’animazione giovanile, per la valorizzazione del tempo libero e sportive. Il Capitano è inoltre responsabile dell’organizzazione e del lavoro degli Spingitori della Botte e dei responsabili specifici che il Consiglio Direttivo nominerà. Su delibera del Consiglio Direttivo, al Capitano potranno essere affiancati altri Consiglieri di Contrada, con il compito di collaborare allo svolgimento di parte delle mansioni a lui attribuite.
Art. 17 - CAMERLENGO
Il Camerlengo viene individuato tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominato dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza dei presenti. Il Camerlengo di concerto con il Rettore, cura la parte economica, finanziaria e contabile e redige annualmente i bilanci preventivo e consuntivo della Contrada all’interno dell’Esecutivo, da sottoporre all’adozione da parte del Consiglio Direttivo ed all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il Camerlengo è il custode del patrimonio della Contrada, dei libri contabili e dei valori finanziari, con firma abbinata o disgiunta a quella del Rettore secondo le modalità ed i limiti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, sottoscrive in accordo con il Rettore gli ordinativi di pagamento e ne provvede all’esecuzione. Su delibera del Consiglio Direttivo, al Camerlengo potranno essere affiancati altri Consiglieri di Contrada, con il compito di collaborare allo svolgimento di parte delle mansioni a lui attribuite.
Art. 18 - IL NOTAIO
Il Notaio viene individuato tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominato dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza dei presenti. Il Notaio della Contrada svolge tutte le mansioni di segreteria della Contrada stessa, sia presso l’Assemblea dei Soci, che nel Consiglio Direttivo e nell’Esecutivo. Il Notaio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, predispone e dirama gli inviti per le riunioni, provvede all’aggiornamento dell’archivio. Esso opera in stretto accordo con il Rettore. È tenuto a redigere e conservare regolari verbali scritti, firmati da lui medesimo e dal Rettore, od in assenza di quest’ultimo da chi ha presieduto la riunione. I verbali redatti dal Notaio potranno anche essere approvati nel corso della riunione successiva, previa lettura degli stessi. Tutti i verbali redatti ed approvati, potranno essere messi a disposizione per la lettura da parte dei Membri assenti alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo. I verbali dell’Assemblea dei Soci sono a disposizione di tutti gli iscritti regolarmente al Registro dei Soci della Contrada di Voltaia. Ove ne ravvisi la necessità il Rettore e/o ne facciano richiesta almeno due partecipanti alle riunioni, il Notaio, oltre alla redazione del verbale, provvederà alla registrazione del contenuto delle riunioni su supporto magnetico, che verrà custodito nei locali della Contrada per un anno dalla data della riunione sottoposta a registrazione. Su delibera del Consiglio Direttivo al Notaio potranno essere affiancati altri Consiglieri di Contrada, con il compito di collaborare allo svolgimento di parte delle mansioni a lui attribuite.
Art. 19 - IL CERIMONIERE
Il Cerimoniere viene individuato tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominato dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza dei presenti. Il Cerimoniere è addetto al regolare svolgimento delle cerimonie e manifestazioni a cui la Contrada parteciperà con la propria comparsa, i propri costumi, le proprie insegne, i propri stemmi, le proprie bandiere, araldi ed emblemi, secondo i programmi stabiliti dall’Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo, dall’Esecutivo ed in ottemperanza ai dettami del Regolamento Comunale Fondamentale del Bravìo delle Botti e delle direttive emanate dal Magistrato delle Contrade. Rappresenta la Contrada a tutte le riunioni organizzative indette dal Magistrato delle Contrade, inerenti i programmi ed i cerimoniali stabiliti dal regolamento Comunale Fondamentale del Bravìo delle Botti. Sovrintende ed organizza la partecipazione della Contrada alle varie cerimonie e manifestazioni curandone gli aspetti comportamentali e formali. Il Cerimoniere si rapporta costantemente con il Rettore.
Il Cerimoniere è responsabile della conservazione e manutenzione di tutti gli emblemi, stemmi, araldi, bandiere, costumi, vessilli, dipinti, arazzi, targhe, generi di abbigliamento e quant’altro facente parte del patrimonio storico e culturale della Contrada. Il Cerimoniere, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi anche di collaboratori esterni. Su delibera del Consiglio Direttivo, al Cerimoniere potranno essere affiancati altri Consiglieri di Contrada, con il compito di collaborare allo svolgimento di parte delle mansioni a lui attribuite.
Art. 20 - L’AMBASCIATORE
L’Ambasciatore viene individuato tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominato dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza dei presenti. L’Ambasciatore rappresenta la Contrada in seno al Consiglio di Gestione del Magistrato delle Contrade o eventuale organismo similare e verso le altre Contrade. Esegue le sue mansioni in stretta collaborazione con il Rettore ed a lui potranno, dietro apposita delibera del Consiglio Direttivo, essere demandati particolari incarichi di rappresentanza della Contrada, verso Enti ed istituzioni pubbliche e private, Associazioni riconosciute e non, autorità militari, civili, religiose e privati cittadini.
Art. 21 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori, se nominato, si compone di tre Membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), di cui almeno uno iscritto nel registro dei Revisori Contabili o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Il Collegio provvede alla prima riunione dalla sua nomina all’attribuzione ad uno dei suoi componenti la carica di Presidente. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono tutte le norme dettate nel presente Statuto per i Membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Contrada e dei relativi libri, formulano pareri sui bilanci.
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, prestano la loro opera gratuitamente, tuttavia avranno diritto al rimborso delle spese che potranno sostenere per lo svolgimento del loro incarico.
Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale fiscale ha la durata di un anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Esecutivo, a cura del Camerlengo, dovrà redigere un rendiconto economico e finanziario della Contrada da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, alla definitiva approvazione dell'Assemblea degli Associati.
Art. 23 - REGOLAMENTI INTERNI
La Contrada potrà dotarsi di appositi regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea degli Associati a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, purché non siano in contrasto con le direttive e le previsioni del Regolamento Comunale Fondamentale del Bravìo delle Botti e con il presente statuto.
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI
Lo scioglimento della Contrada di Voltaia sarà deliberato dall'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Associati iscritti nel relativo libro, su proposta del Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento le insegne, i marchi, le bandiere, i Bravii ed i costumi saranno presi in custodia dal Magistrato delle Contrade il quale dovrà anche assicurarne la fruizione pubblica, senza però cederne la proprietà. Nel caso in cui la Contrada dovesse successivamente ricostituirsi, tutte le insegne, le bandiere ecc. di cui sopra dovranno essere riconsegnate alla nuova Contrada. Per quanto riguarda invece gli altri beni patrimoniali, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Contrada, tramite il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni senza scopo di lucro, ad Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), a Enti Pubblici per fini di pubblica utilità, per finalità culturali e sociali, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Gli aderenti alla Contrada si impegnano a non adire l’autorità giudiziaria ordinaria per risolvere le controversie che dovessero insorgere nella vita Contradaiola di Montepulciano. Per tale motivo, gli aderenti alla Contrada, attraverso la presente clausola compromissoria, stabiliscono espressamente la compromissione per arbitri di tutte le eventuali controversie, suscettibili di arbitraggio, concernenti la interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto e dei Regolamenti, ivi compreso il regolamento Comunale Fondamentale del Bravio delle Botti. Pertanto tutte le eventuali predette controversie saranno rimesse al giudizio di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale competente territorialmente su istanza delle parti o di una delle parti. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede presso lo studio o l’ufficio del Presidente del Collegio Arbitrale stesso, funzionerà con potere di amichevole compositore e giudicherà inappellabilmente secondo equità e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere emesso entro quarantacinque giorni, salvo proroghe concordate dalle parti e provvederà anche alla determinazione delle spese e competenze spettanti agli arbitri. Gli aderenti alla Contrada, in ordine a quanto sopra, si impegnano e si obbligano fin da ora a provvedere alla firma di ogni contratto di compromesso per arbitrato irrituale che si rendesse necessario sottoscrivere.
Art. 26 - RINVIO
La Contrada di Voltaia si attiene alle norme previste dallo Statuto dell'Associazione del Magistrato delle Contrade. Per quanto non previsto in tutti gli articoli del presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile.-